la legge
In Italia il percorso di affermazione del genere è regolamentato dallo Stato attraverso la legge 164 del 1982, di seguito riportata:
TESTO VIGENTE A FAR DATA DAL 6/10/2011 così come modificata dall’art. 34 co 39 del D.lgs 150 del 1/9/2011
L. 14 aprile 1982, n. 164
Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.
ART. 1 La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali
Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate dall’articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 1
ART. 3 […]
ART. 4 La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni;
ART. 5 Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l’attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.
ART. 6 Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l’attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere proposta entro il termine di un anno dalla data suddetta 4
ART. 7 L’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico di cui all’articolo precedente.
1 Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 39 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall’art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
2 Articolo abrogato dalla lettera c) del comma 39 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150e sostituito dall’art. 31, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150
3 Articolo abrogato dalla lettera c) del comma 39 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150e sostituito dall’art. 31, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150
4 Secondo comma abrogato dalla lettera b) del comma 39 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150
ART. 31 D.lgs 150 del 1/9/2011 (sostitutivo degli artt. 2 e 3 della L. 164/1982 ora abrogati)
Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l’attore.
3. L’atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell’attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.
5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all’ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.