Premesso che è ben nota la difficoltà di condensare argomenti tecnici in poche righe, possiamo dare due notizie in una e cioè:
Il tribunale di Bolzano ha sollevato due questioni di costituzionalità concernenti la legge 164 del 1982 sulla rettificazione di attribuzione di sesso, per usare la terminologia tecnica del legislatore, in relazione agli artt. 2, 3, 32 e 117, 1° comma, in rapporto all’art. 8 Cedu.
La prima questione tende a censurare la disciplina nella parte in cui afferma che la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, anziché prevedere che la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita ovvero altro sesso diverso da quello maschile e femminile a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. L’ordinanza di rimessione pone, quindi, diverse questioni che riguardano le problematiche sottese al cd. rigido binarismo di genere e in particolare all’emersione dell’esistenza a livello normativo delle persone non binarie.
La seconda dubita della conformità alla costituzione della necessità per le persone trans di ottenere una sentenza del tribunale autorizzativa degli interventi chirurgici demolitivi – ricostruttivi.
L’ONIG con un parere scritto (tecnicamente amicus curiae) depositato il 5/03 u.s. si è espressa a favore dell’accoglimento delle due questioni dando così visibilità alle persone non binarie e consentendo alle persone trans di accedere agli interventi chirurgici sulla base delle sole valutazioni medico psicologiche e non previa autorizzazione del tribunale.
Con provvedimento del 12/04/2024 il Presidente della Corte Costituzionale ha ammesso l’opinione scritta dell’ONIG.