Con la sentenza n. 66 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 36 della legge 20/05/16 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile. La questione era stata sollevata dal tribunale di Torino in quanto la normativa prevede l’automatico scioglimento dell’unione civile nell’ipotesi in cui uno dei suoi componenti attenga la sentenza di rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso. Orbene tale automatismo lascia senza tutela (per un apprezzabile lasso di tempo) le persone già unite civilmente sicché la Corte ha ritenuto che si debba invece prevedere, laddove l’attore e l’altra parte dell’unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, l’intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.
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